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                                responsabile per i danni da prodotto difettoso causati sia all’acquirente sia ai terzi.
Il danneggiato ha l’onere di provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso causale tra danno e difetto, al produttore spetta l’onere di provare i fatti che escludono la sua responsabilità nei soli casi indicati dall’art. 118 Codice del Consumo.
b) Danni da omessa/cattiva manutenzione in presenza di contratto di manutenzione con il pro- duttore o personale autorizzato: responsabilità in capo al produttore
Il produttore è altresì responsabile nei confronti dell’acquirente e dei terzi qualora si verifichi un danno imputabile a cattiva o omessa manutenzione quando l’acquirente abbia affidato la manu- tenzione al produttore medesimo o, in alternativa, a personale autorizzato.
In forza di un apposito contratto di manutenzione, infatti, il produttore o il personale autorizzato hanno l’obbligo di provvedere all’espletamento di ogni attività volta al mantenimento del rego- lare funzionamento dell’apparato.
c) Danni da omessa/cattiva manutenzione in assenza di contratto di manutenzione con il produt- tore o personale autorizzato: responsabilità dell’acquirente
In assenza di danni da difetti dell’apparato, ed esclusa quindi la responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 114 Codice del Consumo in combinato disposto con gli artt. 1470 ss. cod. civ., e qualora l’acquirente abbia scelto di non affidare la manutenzione al produttore o, in alternativa, a personale autorizzato, in mancanza quindi di apposito contratto di manutenzione tra questi ultimi e l’acquirente, quest’ultimo è responsabile per i danni causati da un guasto da omessa/cattiva manutenzione.
Ciò perché, essendo il prodotto “conforme” ai sensi di legge e mancando obblighi contrattuali che impongono al produttore o al personale autorizzato l’esecuzione delle attività di manuten- zione del Sistema, è da escludersi la responsabilità contrattuale del produttore nei confronti dell’azienda acquirente poiché manca il nesso causale tra danno e prodotto o tra il danno ed il comportamento del produttore: il danno, infatti, non è dovuto a difetto del prodotto o all’inadem- pimento degli obblighi di manutenzione del produttore bensì al comportamento dell’acquirente nell’omettere o nell’effettuare cattiva manutenzione.
E’ da escludersi, inoltre, anche la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) del produt- tore nei confronti dell’azienda acquirente e nei confronti dei terzi che abbiano subito un danno ingiusto a causa del guasto per omessa/cattiva manutenzione poiché, anche in questa ipotesi, manca il nesso causale tra danno e prodotto: il danno causato non è dovuto a comportamento colposo o doloso del produttore che ha fornito il Sistema “conforme” e “sicuro” ai sensi di legge bensì al comportamento doloso o colposo dell’acquirente nell’effettuare la manutenzione.
Alla luce di quanto sopra e al fine di evitare inutili contenziosi, sarebbe auspicabile che venissero stipulati appositi contratti di manutenzione in forza dei quali l’acquirente affidi al produttore o, in alternativa, a personale autorizzato la manutenzione anche nell’ottica del migliore funzionamen- to e conservazione dell’impianto.
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