Page 25 - Attualità Elettrotecnica Settembre 2020
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 norma sono utilizzati anche in compensazio- ne ai sensi dell’art. 17 del DLGS 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Per l’esercizio delle opzioni previ- ste dall’art. 121 del decreto rilancio nel caso delle detrazioni al 110% di cui all’art. 119 del- lo stesso decreto, si rinvia alle condizioni specifiche di cui ai commi 11, 12 e 13 del ci- tato art. 119. La tabella, realizzata da “im- pianti a livelli” (instagram: @impianti_a_livelli, - info@impiantialivelli.it) , fornisce un quadro d’insieme di tutte le detrazioni di cui può usu- fruire l’impianto elettrico.
Note
1
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I mate- riali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto Ministero Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella GURI n. 259 del 6 novembre 2017.
2
La detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità im- mobiliari che compongono l’edificio ed è rico- nosciuta anche per le spese relative allo smalti- mento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3
Anche questa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non su- periore a euro 30.000 ed è riconosciuta an- che per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
4
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli inter- venti rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del DL 63/2013, convertito, con modificazio- ni, dalla L. 90/2013 e, nel loro complesso, de- vono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il migliora- mento di almeno due classi energetiche del- l’edificio, ovvero, se non possibile, il conse- guimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazio- ne energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del DLGS 192/2005, ante e post intervento, rila- sciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
5
La detrazione è riconosciuta nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienta- mento energetico previsti dalla legislazione vi- gente. Inoltre deve essere rispettato quanto previsto alla nota IV.
6
Detrazione fino ad un ammontare complessi- vo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impian- to solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di poten- za nominale.
7
Condizioni, limiti di importo e ammontare complessivo sono gli stessi previsti per il ri- conoscimento della detrazione per gli im- pianti fotovoltaici ed il limite di spesa è di eu- ro 1.000 per ogni kWh di capacità di accu- mulo del sistema di accumulo.
8
La detrazione sia per gli impianti fotovoltaici che per i sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumula- bile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dal- la normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del DLGS 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul po- sto di cui all’articolo 25-bis del DL 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.
 attualità elettrotecnica - settembre 2020 - numero 7
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