Page 24 - Attualità Elettrotecnica Settembre 2020
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decreto rilancio:
le detrazioni fiscali
L’Associazione Componenti e Sistemi per Impianti CSI di ANIE Federazione ha recentemente diramato un comunicato che fa chiarezza
sulle detrazioni relative agli impianti elettrici attraverso
il sito Impiantialivelli.it. Ne diamo qui un ampio stralcio
a cura della Redazione
L’art. 119 del DL 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio, pubblicato nella GURI 128 sempre del 19 maggio
scorso, suppl. ord. 21, ha portato al 110 per cento la detrazione cosiddetta Ecobonus pre- vista dall’art. 14 del DL 63/2013 e s.m.i. in re- lazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e con rimborsi in 5 anni anziché 10. La super detrazione o SUPERBO- NUS, si applica solo a seguenti interventi:
1. interventi di isolamento termico su superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (1);
2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazio- ne invernale esistenti con impianti centralizza- ti per riscaldamento, raffrescamento o fornitu- ra di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di pro- dotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati al- l’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119, ovvero con impianti di microcogenerazione (2);
3. interventi sugli edifici unifamiliari per la so- stituzione degli impianti di climatizzazione in- vernale esistenti con impianti per il riscalda- mento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6 dell’art. 119 ovvero con impianti di
(3 4) microcogenerazione .
Altre applicazioni
Il Superbonus si applica anche a tutti gli altri interventi rientranti nel cosiddetto ECOBO- NUS di cui al citato articolo 14 del DL 63/2013 (5) (Vedi l’elenco nella Guida dell’AdE) non- ché all’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter dello stes- so DL 63, se tali altri interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli inter-
venti di cui sopra ai numeri 1, 2 e 3. Condizio- ne principale per l’accesso al superbonus: mi- glioramento di almeno due classi energetiche o conseguimento della classe energetica più alta, attestato dall’APE–Attestato di Prestazio- ne Energetica– rilasciato da tecnico abilitato. La super detrazione, se relativa ad interventi su edifici unifamiliari, può essere richiesta so- lo per l’abitazione principale. La detrazione per gli interventi iperincentivati è godibile in cinque anziché in dieci anni. Inoltre, la detra- zione al 110% è stata riconosciuta anche per il Bonus Ristrutturazioni relativamente alla in- stallazione di impianti fotovoltaici (6) nonché per l’installazione, contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti so- lari fotovoltaici agevolati con la detrazione al 110% (7 8) sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra ai numeri 1,2, 3 o relativi al sismabonus.
Chi deve effettuare
Tutte le detrazioni previste dall’art. 119 del DL Rilancio si applicano se gli interventi sono ef- fettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’eserci- zio di attività di impresa, arti e professioni, c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che ri- spondono ai requisiti della legislazione eu- ropea in materia di “in house providing” per interventi su immobili, di loro proprietà ovve- ro gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godi- mento ai propri soci.
Alcune opzioni
L’art. 121 del DL Rilancio prevede poi per de- terminati interventi, la possibilità per i soggetti che sostengono le relative spese negli anni 2020 e 2021, di optare, in luogo dell’utilizzo di-
retto della relativa detrazione fiscale, alternati- vamente:
a) per un contributo, come sconto sul corri- spettivo dovuto fino a un importo massimo pa- ri al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornito- re che ha effettuato gli interventi e da quest’ul- timo recuperato sotto forma di credito d’impo- sta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclu- si istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tali opzioni sono riconosciute, in deroga alle disposizioni di legge già vigenti in merito, per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (BONUS CASA 50%) di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986 e s.m.i.);
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL 63/2013 e s.m.i. (ECOBONUS per lo più percentuale del 65%) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL Rilancio (detrazione ECOBONUS 110%);
c) adozione di misure antisismiche di cui al- l’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e s.m.i. (SISMABONUS percen- tualida50%a85%)edicuialcomma4del- l’articolo 119 (detrazione Sismabonus 110%); d) recupero o restauro della facciata degli edi- fici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, com- ma 219, della L. 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui al- l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Testo Unico Imposte sui Redditi (DPR 917/1986 e s.m.i.) (detrazione 50%), ivi compresi gli inter- venti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (detrazione fotovoltaico e si- stemi di accumulo 110%);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del DL 63/2013 e s.m.i. (detrazione colonnine ricarica 50%) e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del DL Rilancio (detrazione colonnine ricarica 110%). I crediti d’imposta previsti dalla nuova
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attualità elettrotecnica - settembre 2020 - numero 7


































































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