Attualità Elettrotecnica, il mensile di informazione per installatori, progettisti, rivenditori. - page 6

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ttualità
e
lettrotecnica - aprile
2014
- numero
3
6
Legge lungimirante
Inizio precisando che in virtù della su citata
legge non è più possibile iscrivere un’impresa
per la sola attività di meccanica o per quella di
elettrauto; per cui chi intende avviare una nuo-
va attività dovrà chiedere la lettera a) della ri-
formata L. 122/92, che identifica la nuova pro-
fessione di “meccatronico”. Mentre chi già
opera deve unificare le due attività professio-
nali convergendo in questa. Il richiamarlo in
questo articolo discende dal fatto che tale ca-
tegoria di operatori è stata coinvolta dall’auto-
mazione dei veicoli così come lo sono gli in-
stallatori elettrici da parte dell’ automazione
della casa. Solo che mentre gli elettrauto han-
no saputo legiferare con lungimiranza, lo stes-
so non è avvenuto per gli elettricisti. Inoltre per
i primi tutto questo non è stato un fulmine a
ciel sereno poiché essi si sono, nel frattempo,
debitamente formati. A dimostrarlo sono i tan-
ti attestati di frequenza dei relativi corsi che
fanno bella mostra all’ interno delle loro offici-
ne. Mentre altrettanto non accade per la stra-
grande maggioranza degli elettricisti.
Parallelo auto casa
Circa, poi, il collegamento tra le due attività va
rilevato che in articoli che trattano di domotica
vi è spesso un parallelo tra l’auto e l’abitazio-
ne. Altrettanto avviene nella pubblicità televisi-
va. L’ultima in ordine di tempo inverte addirit-
tura i termini della questione rappresentando
come normali una casa altamente automatiz-
zata ed un auto fortemente inquinante, volen-
do esaltare la valenza ecologica del suo ulti-
mo modello. Ma anche nei convegni accade
frequentemente che i relatori , per introdurre la
domotica, partano proprio dall’ automobile e
più specificatamente dal suo livello di automa-
zione. In un mio articolo di alcuni anni fa entrai
più nel merito attribuendo ai rispettivi costrut-
tori l’effettivo potere decisionale di come rea-
lizzare le auto e le abitazioni. Ridimensionan-
do quello dei progettisti edili, in particolare ar-
chitetti, che se da un lato molto spesso ponti-
ficano su come dovrebbero essere le case,
dall’altro fanno pedissequamente quello che
gli impongono i loro datori di lavoro. Ed a far-
ne le spese sono sempre gli impianti. In parti-
colare quelli elettrici tradizionali. Per fortuna,
ora, ci sono i livelli minimi, altrimenti avremmo
le solite quattro prese e tante ciabatte e prolun-
ghe per sopperirne l’ insufficienza. Dubito, in-
vece, che lo stesso avvenga con l’impianto do-
motico, quant’anche anch’esso sia indicato al
gradino più alto dei livelli. Comunque se ciò
accadesse non troveremmo in alcun modo
preparata la stragrande maggioranza degli in-
stallatori elettrici. Al riguardo sarebbe stato
fondamentale che il decreto n. 37 del 2008
avesse posto le basi legislative a sostegno
della diffusione della domotica. A fronte di ciò
probabilmente gli installatori avrebbero fre-
quentato i vari corsi – organizzati dalle aziende
produttrici e da altri organismi – ponendo le
basi affinché, a similitudine degli elettrauto, si
potesse pensare, oggi, ad un provvedimento
legislativo che ufficializzasse la figura dell’in-
stallatore operante nella Home ed Building Au-
tomation. In tal modo chi avesse avuto l’inten-
zione di fare il salto di qualità lo avrebbe fatto.
Non è il senno di poi
Chi mi legge potrebbe interpretare queste
considerazione come dettate dal senno di poi.
Invece non è così. Già all’epoca della lunga e
travagliata gestazione del decreto n. 37 ho
cercato in tutti i modi di orientare in tal senso
questo decreto. A dire il vero, avendo avuto
nel 2002 dalla Direzione Generale del Ministe-
ro dello Sviluppo l'incarico della revisione del-
la legge n. 46/90, tutto questo lo avevo previ-
sto nella mia proposta. Purtroppo venni oltre
modo boicottato dentro il Ministero; ma anche
fuori da chi avrebbe dovuto tutelare le figure
professionali interessate. Per cui il nuovo testo
di legge restò nel cassetto del Direttore. Suc-
cessivamente cercai invano di far recepire nel
suddetto decreto alcuni punti attinenti alla do-
motica ed al cablaggio strutturato. Ma fu tutto
vano. Peraltro si veniva da un periodo caotico
dal punto di vista legislativo. Come è attestato
nel fascicolo di cui riporto la copertina e che è
scaricabile dal rinnovato sito di Attualità Elet-
trotecnica, a cui seguirà un altro, scaricabile
in pdf, che ha la stessa copertina pur modifi-
di Leonardo Maccapanni
cata stante la presenza di un noto ministro del-
l’epoca e con aggiunto l’ulteriore sottotitolo:
Ballarò una sola estate!?.
Responsabile tecnico
Inoltre, leggendo la legge 224 si constatano
forti analogie con quanto previsto dal decreto
n. 37 circa la figura del responsabile tecnico.
Stante l’importanza di questo ruolo non entro
qui nel merito, rimandando l’approfondimento
a successivi articoli in cui affronterò la forma-
zione professionale delle figure di cultura elet-
trica in rapporto al diffondersi dell’automazio-
ne. Termino invece invitando i lettori ad anda-
re su You Tube per vedere il filmato intitolato: Il
lavoro dell’elettrauto – gli artigiani incontrano
gli studenti dell’IPSIA di che è oltremodo sig-
nificativo. Infatti, mentre all’inizio si illustra la
parte innovativa della professione – resa pos-
sibile dalla formazione professionale di-
mostrata dagli attestati posti sulle pareti del-
l’officina – successivamente si evidenzia
come siano essenziali anche le conoscenze
elettromeccaniche, poiché una volta assodato
che è l’alternatore a non funzionare, l’opera-
tore si avvale delle sue competenze tradizion-
ali per ripararlo. A dimostrazione – come più
volte da me asserito – che l’innovazione tec-
nologica integra, facendoli evolvere, i saperi
fondamentali ma non li sostituisce in alcun
modo. Ma di questo parleremo diffusamente
sui preannunciati articoli relativi alla for-
mazione delle figure elettriche.
Impariamodagli
elettrauto
La Legge 11dicembre 2012, n.224, che apporta
importanti modifiche all’attività di autoriparazione,
è ben più efficace e lungimirante di quanto non
sia stato l’incompleto decreto n.38/2008
che ha sostituito la legge n.46/90
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