Page 15 - Attualità Elettrotecnica Aprile 2024
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2. I locali definiti dall’art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
a. teatri,
b. cinematografi,
c. cinema-teatri,
d. auditori e sale convegno (quando si tengo-
no convegni e simili aperti al pubblico con
pubblicità dell’evento),
e. locali di trattenimento, ovvero locali destina-
ti a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubi- cate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza supe- riore a 100 persone,
f. sale da ballo e discoteche,
g. teatri tenda,
h. circhi,
i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e par-
chi di divertimento,
j. luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in de-
limitati spazi all’aperto attrezzati con impian- ti appositamente destinati a spettacoli o in- trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
3. Un luogo pubblico, indetto all’esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per ac- cogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all’amenità, al di- vertimento, ecc., e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di risponden- za alle misure tecniche di sicurezza.
4. Arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo.
5. Luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all’aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all’in- terno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all’aperto). 6. Ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale apposi- tamente allestite per un’esibizione, che pos- sano richiamare una forte affluenza di spetta- tori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
a. locale idoneo all’espletamento delle esibi- zioni dell’artista ed all’accoglimento pro- lungato dei clienti;
b. modifica della distribuzione abituale del- l’arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
c. aree libere per il ballo;
d. dove sia prevalente l’attività congiunta di
trattenimento e svago;
e. quando la verifica sulla solidità e la sicu-
rezza della struttura è riferita a pedane, ca- merini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.
7. Circolo privato in cui si svolgono manife- stazioni di spettacolo o trattenimento, qualo- ra sia possibile l’accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza parti- colari formalità (possibilità di accesso indi- scriminata da parte di chiunque), ovvero pre- senza di pubblicità dell’evento con i mezzi di
comunicazione o affissione rivolta alla plura- lità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale.
8. Gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con pre- senza di pubblico, anche in assenza di strut- ture appositamente realizzate per lo stazio- namento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.).
9. Parchi divertimento, per definizione caratte- rizzati da unitarietà di gestione, chiara delimi- tazione dell’area mediante recinzione o tran- senne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni. (chia- rimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013). 10. Stabilimenti balneari dove si svolgono at- tività di pubblico spettacolo o intrattenimen- to, con esclusione delle aree della conces- sione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strut- ture specificatamente destinate allo stazio- namento del pubblico per assistere a spetta- coli (Legge n. 221/2012).
11. Allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente defini- to che, per numero di attrazioni o per l’entità di persone prevedibili, possano creare rischi po- tenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013). 12. Piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l’accesso libero a qualsiasi perso- na, con o senza pagamento del biglietto.
attualità elettrotecnica - aprile 2024 - numero 3
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