Attualità Elettrotecnica, il mensile di informazione per installatori, progettisti, rivenditori. - page 6

a
ttualità
e
lettrotecnica - dicembre
2013
- numero
10
6
Scartoffia per antonomasia
Per capire dove si va a finire quando gli indi-
zi sono negativi è opportuno tornare al punto
di partenza per individuare, esaminando cri-
ticamente il succedersi degli eventi, i motivi
per i quali non si può essere ottimisti. Solo
così si potrà capire se le carte della sicurez-
za elettrica sono documentazioni attendibili,
oltre che utili o se, invece, sono solo delle
scartoffie. Soprattutto nell’ambito civile dove
l’esempio più eclatante è costituito dalla di-
chiarazione di conformità. Al riguardo espon-
go un caso emblematico. Alcuni anni fa ven-
ni interpellato da una persona che non riusci-
va ad avere la dichiarazione di conformità
dall’installatore per quanto i lavori fossero
terminati. Entrando nel merito scoprii che al-
la base di tutto vi era un accordo tra il proget-
tista professionista – un architetto – e l’instal-
latore basato sul patto “io do una cosa a te (il
lavoro) a tu dai una cosa a me (la documen-
tazione progettuale che poi io firmo come
progettista)”. Purtroppo per lui, l’architetto
non ha tenuto conto che, normalmente, gli
installatori, una volta che hanno terminato il
lavoro quasi sempre pensano immediata-
mente al successivo; per cui non vogliono
perdere tempo per documentare quello ap-
pena fatto. Quindi è per questo che al pseu-
do progettista non è arrivato nessun foglio
che lui potesse firmare per poi restituirlo –
semmai corredato da inutili fotocopie da ef-
fetto speciale – come progetto da allegare
alla dichiarazione di conformità. Dal che la
sua mancata consegna.
Abusivismo nella progettazione
e non solo
L’esposizione di questo avvenimento mi fa ri-
cordare che durante il dibattito iniziale, oltre
modo intenso, sulla legge n. 46/90 (quando
venne corredata, anche con il mio contributo,
dall’essenziale regolamento: il D.P.R. 447) di-
chiarai più volte che, in realtà, erano due gli
abusivismi che questa legge doveva debel-
lare. Quello ufficiale che a quel tempo afflig-
geva l’installazione – dal che i requisiti pro-
fessionali – e quello mai denunciato ma diffu-
so dell’ abusivismo intellettuale perpetrato da
quei progettisti che si occupavano di impian-
ti pur non sapendone nulla in quanto non era-
no trattati nei loro corsi di laurea. Consentito
loro dalle vecchie leggi costitutive degli ordi-
ni. Tra costoro si annoverano pochissimi in-
gegneri civili e moltissimi architetti. Ora le co-
se sono cambiate poiché solo gli ingegneri
industriali possono farlo; ma gli effetti di que-
sta limitazione si vedranno tra qualche anno.
Comunque a fronte di un abusivismo intellet-
tuale che diminuirà nella progettazione vi è il
rischio che se ne determini un altro negli am-
biti delle verifiche, delle certificazione e di al-
tri adempimenti tecnico burocratici per moti-
vi che vedremo in prossimi articoli. Anticipo
che alla base vi è il malinteso che il progetti-
sta, svolgendo questi compiti, si troverebbe
in conflitto di interesse poiché potrebbe –
eventualità assai remota e comunque evita-
bilissima a fronte di una precisa regolamen-
tazione – intervenire sugli impianti da lui pro-
gettati. Ma siccome questo spazio operativo
deve essere occupato è assai probabile che
tali compiti vengano svolti da persone prive
di quelle indispensabili competenze di base
che solo il progettista possiede. Per cui può
accadere che quanto da loro redatto sia da
annoverare tra le scartoffie. E, siccome que-
sti adempimenti gravano sulle tasche dei cit-
tadini, costoro, cominciando a rendersene
conto, diventano ostili anche nei confronti di
quelli giusti.
Si può cambiare?
A questo punto, considerato che il tutto è ini-
ziato nel 1990 ed oggi siamo prossimi al
2014, viene da chiedersi se le cose nel tem-
po sono migliorate. E soprattutto se le nuove
generazioni degli installatori hanno compor-
tamenti più virtuosi. Personalmente – ma i ca-
si in cui mi sono imbattuto non sono in nume-
ro tale da essere probanti – nutro qualche
dubbio circa la dichiarazione di conformità.
Per quanto ne so i mezzi informatici di com-
pilazione hanno migliorato solo la forma. In
pratica questa dichiarazione si presenta be-
ne ma di sostanza ce ne è ben poca. Ciò no-
di Leonardo Maccapanni
nostante sono moderatamente fiducioso poi-
ché le cose sembrano cambiare. Intanto il de-
creto n. 36/2008 qualche paletto l’ha messo.
E lo dico io che l’ho fortemente criticato
quando era ancora in gestazione poiché pe-
roravo una legge – di cui avevo depositato il
testo al ministero – che sarebbe stata molto
più completa di quel decreto. Poi vi è la clas-
sificazione a tre livelli degli impianti domesti-
ci che sta incidendo sul comportamento de-
gli installatori ai fini della qualità degli impian-
ti. Nel contempo va chiarito che quanto de-
nunciato non necessariamente riduce l’effet-
tivo livello di sicurezza degli impianti realiz-
zati in questi 24 anni. Infatti, il loro mestiere
gli installatori lo sanno fare ed i prodotti ed i
componenti di impianti sono tutti di qualità.
Però vi sono tanti impianti antecedenti al
1990. E per questi la sicurezza non è garan-
tita ne per chi abita negli appartamenti, ne
per condominio.
Dichiarazione del proprietario
Ed è proprio per tali motivi che nella nuova
legge che ne regola l’amministrazione si è af-
frontato questo aspetto. Ma nel numero pre-
cedente ho descritto la situazione assai con-
fusa che vi si sta creando.
Al punto tale che un importante associazione
di amministratori di condominio ha scelto una
strada assai ambigua peraltro contestata, e
quindi non percorsa, da suoi stessi associati;
molti o pochi che siano non lo so.
Siccome il risultato sembra essere quello di
scaricare tutto sui condomini è opportuno
sensibilizzarli affinché comprendano che
qualora il loro impianto elettrico piuttosto che
del gas non sia adeguato tale situazione è
pericolosa per tutta la famiglia e per i suoi vi-
cini di casa poiché un incendio per corto cir-
cuito piuttosto che un’esplosione per fuga di
gas oltre alla sua abitazione coinvolgerà an-
che il condominio. E se ciò dovesse accade-
re sarebbe molto grave la sua responsabilità
poiché è dal 1990 – data di promulgazione
della legge 46 – che vi è l’obbligo di adegua-
mento degli impianti. Ed è da qui che riparti-
remo sul prossimo articolo.
Le “scartoffie”
della sicurezza
Seconda parte
Come anticipato al termine dell’articolo precedente
per qualificare le autocertificazioni previste
dalla legge sulla sicurezza del condominio
è opportuno tornare all’origine della questione
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...52
Powered by FlippingBook