martedì , 23 Aprile 2024
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Aceper: legittimo il cumulo Tremonti Ambiente-conto energia

“Con stupore apprendiamo che il Governo sta intervenendo mediante Decreto Legge sull’annosa questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti; questione assai nota agli operatori e che di recente ha interessato anche la magistratura amministrativa”. Esordisce così Veronica Pitea, presidente di Aceper, Aassociazione consumatori e produttori energie rinnovabili. Al centro dell’attenzione è il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” collegato alla legge di bilancio 2020. L’articolo 36 fa riferimento alla  detassazione prevista dalla cosiddetta “Tremonti Ambiente” (art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) e le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. I soggetti che hanno beneficiato di entrambe le misure,  sarebbero ‘invitati’ a rinunciare agli sgravi fiscali. “Lo stupore non nasce dalla volontà del Governo di intervenire sul tema. Anzi, un intervento al riguardo era quanto mai auspicato e atteso. A destare perplessità sono invero i contenuti”, continua Veronica Pitea. Il decreto  infatti prevede che le società che detengono impianti e che godono del III, IV e V conto energia, per mantenere il diritto alle tariffe incentivanti, debbano pagare una “somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”. In pratica, chiarisce Aceper, “dovrebbe essere versato un importo pari all’intero ammontare del beneficio relativo alla Tremonti Ambiente (come originariamente indicato in dichiarazione dei redditi) entro il 30 giugno 2020, con modalità operative rimandate a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”. Ma proprio in merito va ricordato che, con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto contro il GSE da 15 società operanti nel campo del fotovoltaico, membri Aceper, annullando la comunicazione del GSE del 22 novembre 2017 (e successiva comunicazione di proroga). In quella sede il TAR Lazio aveva chiarito in termini inequivocabili che il quadro normativo di riferimento depone nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento, non risultando per nulla condivisibile la lettura a esso data dal GSE e dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

 

14.11.19