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                                TIPI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Per illuminazione di emergenza si intende quella destinata a funzionare quando l’illuminazione or- dinaria viene a mancare. La definizione di illuminazione di emergenza nonché delle sue molteplici applicazioni è data a livello normativo dalla Uni EN 1838 che la divide in due categorie primarie: illuminazione di sicurezza e illuminazione di riserva.
a) illuminazione di sicurezza
Consente lo sfollamento in sicurezza del locale oppure di terminare un processo potenzialmen- te pericoloso ; si suddivide a sua volta in :
• Illuminazione delle vie di fuga , che garantisce che le vie e le uscite siano effettivamente identificate;
• Illuminazione antipanico , che permette di raggiungere il luogo dove le vie di fuga possono essere identificate;
• Illuminazione di aree ad alto rischio, per la sicurezza delle persone coinvolte in processi peri- colosi .
b) illuminazione di riserva
Consente di continuare l’attività al mancare dell’illuminazione ordinari .
In merito all’illuminazione di sicurezza, se ne delineano nel seguito le principali caratteristiche. Essa si applica a:
- vie di fuga e relativa segnalazione;
- locali destinati a servizio elettrico, a generatori di emergenza e a quadri di distribuzione;
- locali macchina per ascensori;
- centrali di climatizzazione;
- centri di elaborazione dati;
- altre applicazioni(raccomandata)
Le caratteristiche prestazionali dell’impianto, con riferimento alle Norme UNI-EN 1838,CEI 64-8/7 –V2, CEI –EN 60598-2-22 e DLgs 493/96 sono :
- illuminamento : da 2,5 a 15 lx (sicurezza)
- intervento :da 0 a oltre 15 s
- autonomia : da 30 min a 24 h
- tempo di ricarica della batteria : da 2 h a 24 h
Dette grandezze sono specificate nella EN 1838, con le Deviazioni nazionali seguenti: - luoghi di lavoro : DLgs 626/94
- locali di spettacolo e trattenimento con oltre 100 presenti: DM 19.8.96
- alberghi ,pensioni e simili con oltre 25 posti letto: DM 9.4.94
- scuole di ogni tipo con oltre 100 presenti : DM 26.8.92
- locali di vendita con superficie lorda superiore a 400 m2 :DM 8.3.85 - stazioni sotterranee di ferrovie e simili: DM11.1.88
- case di riposo, ospizi, asili e simili: DM 8.3.85 ;DM 9.4.94
- locali ad uso medico : DM 5.8.77,DM 8.3.85,DM18.9.02
- abitazioni di altezza superiore a 24 m :DM16.5.87
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