Page 77 - Una guida per la continuità
P. 77

                                AssoAutomazione
Rischio individuale: è una delle grandezze maggiormente utilizzate per valutare il rischio sani- tario. Esso rappresenta il rischio a cui il singolo individuo viene esposto a seguito dell’esistenza di una determinata fonte di pericolo e viene generalmente espresso in termini di probabilità di subire un prefissato livello di danno (usualmente il decesso) nell’unità di tempo di riferimento (general- mente un anno). La definizione di un livello di rischio “accettabile” associato ad una nuova attività industriale non può prescindere da un’analisi dei rischi a cui l’individuo è mediamente esposto a seguito di attività esistenti. Il rischio aggiuntivo introdotto dalla realizzazione della nuova installa- zione non deve, infatti, alterare in maniera significativa il livello di rischio a cui la persona è esposta durante la normale vita quotidiana. L’Health and Safety Committee inglese alla fine degli anni 80 introdusse il concetto di ALARP in cui veniva proposto l’approccio descritto di seguito e rappresen- tato graficamente nella figura 59, in cui sono individuate le seguenti aree:
- Area del rischio “non accettabile”. Un rischio che cada in questa regione non può essere giusti- ficato in nessun caso.
- Area del rischio “accettabile”. Qualora il rischio associato all’attività in esame cada in questa regione, non sono necessarie ulteriori indagini ed azioni in quanto il valore è da ritenersi accet- tabile.
- Area “ALARP” (As Low As Reasonably Practicable). Occorre svolgere ulteriori indagini e prevede- re azioni mitigative al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente praticabile, il valore del rischio. Il criterio di decisione è, in questo caso, un’analisi costi/benefici; il rischio si può ritenere “tolle- rabile” solamente se si fornisce evidenza che il costo associato ad una sua ulteriore riduzione è superiore ai benefici attesi.
In mancanza di valori di riferimento di legge e normativi applicabili al caso in questione, a fronte di eventi che possono comportare la morte o danni gravi ad una persona, la valutazione del rischio è stata condotta assumendo i seguenti valori di soglia:
• soglia di rischio individuale “inaccettabile”: 10-2/anno
• soglia di rischio “accettabile” 10-4/anno
 Figura 59: Criterio di accettabilità del rischio secondo il metodo ALARP.
 76

























































































   75   76   77   78   79