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Dal 1° gennaio la fattura elettronica

L’obbligo di fattura elettronica è entrato in vigore il 1° gennaio e l’Agenzia delle Entrate vuole dare risposta ai dubbi dei professionisti.
Anche con la fattura elettronica, è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione dei servizi. Se la prestazione o il servizio prevede un invio di merce o materiali, deve essere accompagnata dal documento di trasporto (DDT) con la data in cui avviene la prestazione. Bisogna inserire i riferimenti al documento redatto al momento dello svolgimento della prestazione o del servizio. Anche per le prestazioni professionali è possibile il differimento dell’emissione della fattura elettronica. Invece del DDT, si può utilizzare la fattura proforma o “avviso di parcella” come documento idoneo a descrivere il servizio fornito. Le fatture emesse da professionisti o autonomi nel regime dei minimi o in quello forfettario o in regime di vantaggio non sono più soggette allo spessimetro. Per i minimi e i forfettari la fatturazione elettronica è facoltativa. Il professionista è sempre obbligato ad emettere la fattura elettronica e a consegnare al cliente una copia in formato analogico, ad es, cartaceo o pdf, o elettronico, a meno che che il cliente rinunci. Non è possibile chiedere al cliente di scaricare la fattura dal sistema di interscambio (SdI). l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) il mese scorso ha presentato ricorso contro la fatturazione elettronica segnalando una serie di criticità e rischi per la privacy e il mercato. L’udienza del ricorso di merito è il 4 aprile 2019. Nel frattempo, non ha ritenuto necessaria la sospensione del provvedimento perché, a suo avviso, non ci sono motivi urgenti che giustificherebbero una decisione in questo senso.

 

08.01.19