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Decreto Aree Idonee: proposte di modifiche

Il Coordinamento FREE, pur riconoscendo che la nuova bozza di Decreto Aree Idonee trasmessa alla Conferenza Unificata Stato-Regioni chiarisce una serie di dubbi presenti nella precedente versione circolata, ritiene che tale bozza contenga ancora al suo interno alcune criticità. Esse, se non sanate, limiteranno fortemente lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili, rischiando inoltre di introdurre procedure autorizzative disomogenee a livello regionale, per l’assenza di criteri univoci di interpretazione di alcuni requisiti di individuazione delle aree idonee o delle modalità di utilizzo di tali aree. In particolare rilevano le seguenti criticità, auspicando che vengano risolte in fase di emanazione definitiva del Decreto:
1) un primo elemento è quello dell’individuazione delle fasce di rispetto introdotte per l’eolico che, come individuate, rendono nella sostanza irraggiungibile l’obiettivo del PNIEC assegnato a questa fonte, come dimostrato da alcune simulazioni di ANEV e RSE. Si suggerisce quindi di adeguare tali distanze a quelle previste per il fotovoltaico al fine di rendere le aree idonee adeguate ad ospitare il potenziale settoriale. Per l’eolico si segnala anche che l’introduzione del parametro della ventosità per l’individuazione delle aree idonee non sembra essere un giusto criterio;
2) le aree industriali vanno considerate sempre aree idonee, mentre nell’attuale bozza di Decreto sono considerate idonee soltanto le aree industriali dismesse e le aree compromesse. Non si comprende come un’area appositamente progettata per uno sviluppo industriale possa non essere adeguata o idonea all’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
3) le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali sono definite “aree non idonee” ma non sono classificate come “non idonee” in maniera puntuale, bensì genericamente come intera area. Si fa presente che in molte regioni d’Italia queste aree abbracciano anche un’intera regione. È necessario quindi introdurre dei correttivi che permettano la verifica puntuale della presenza delle colture di pregio e solo in presenza di tali colture l’area può essere classificata come non idonea;
4) per i bacini artificiali di accumulo idrico, i canali artificiali, le aree industriali dismesse, le aree compromesse e le aree abbandonate e marginali i criteri di corretta identificazione e di utilizzo di tali aree devono essere individuati in modo preciso all’interno del Decreto per evitare di avere criteri interpretativi differenti per ciascuna Regione con una conseguente e illogica frammentazione geografica dello sviluppo delle rinnovabili;
5) il Decreto deve anche dare una definizione univoca e certa di cosa si intenda per “aree agricole non utilizzate” e queste aree devono essere definite come aree idonee e non assoggettate, come nell’attuale versione circolata, a criteri di sviluppo definibili dalle singole Regioni e Province autonome.

 

01.12.23